sabato 26 febbraio 2011

Vino Cooperativa Agricola Valli Unite


COOPERATIVA AGRICOLA

CASCINA MONTESORO - 15050 - COSTA VESCOVATO (AL)

TEL 0131-838 100 FAX 0131-838 900

E-mail : info@valliunite.com - www.valliunite.com

Nel 1976 Ottavio, Cesare ed Enrico, allora ventenni e consci del fatto che le piccole attività agricole di queste zone sarebbero presto rimaste fuori dal mercato, decidono di fondere le loro tre aziende di tipo familiare per dare forma ad una struttura lavorativa comune.

Fu subito chiaro che l’indirizzo da seguire fosse quello che mirava, prima di tutto, alla qualità dell’alimento prodotto e il legame con l’agricoltura biologica, allora allo stadio embrionale, fu quasi naturale.

La coltivazione in comune delle vigne e dei campi e la costruzione di una stalla di legno per l’ingrasso dei bovini da carne, furono i primi passi di quest’unione. Nel corso degli anni l’incremento delle vigne e dei terreni coltivati, hanno fatto avvicinare alla neonata cooperativa altri giovani,desiderosi anch’essi d’ indipendenza economica e ricchi della volontà necessaria per sviluppare il potenziale di queste terre difficili.*

Oggi nella cooperativa lavorano 16 persone- oltre ad alcuni lavoratori stagionali- e le metodologie lavorative si sono affinate,oltre ad essere aumentate le attività. In particolare il settore viti-vinicolo è quello che ha avuto gli sviluppi maggiori, seguendo un dettame ormai consolidato tra gli estimatori del vino, vale a dire bere poco ma bene.

La coltivazione dei campi si è indirizzata verso la produzione di fieno e di cereali per l’alimentazione umana e per l’allevamento di suini da salumi e di bovini da carne e da latte.

Nello spaccio aziendale si possono acquistare gli alimenti indicati più altri non di nostra produzione, ma in ogni caso provenienti dal circuito dell’agricoltura biologica e del commercio equo e solidale.

Il locale ristorazione è invece il luogo dove cogliamo le sensazioni di chi consuma il frutto del nostro lavoro. E’qui che molti ospiti riescono a respirare l’atmosfera della cooperativa,

interessandosi alla sua storia, diventando così qualcosa di più di semplici clienti.

Nel locale proponiamo i piatti classici della cucina piemontese, accompagnati dai nostri vini. I sentimenti che vorremmo risvegliare sono l’appagamento e la piacevole sorpresa donati dal gusto semplice, ma ricco di sfumature, del cibo genuino cucinato secondo tradizione.

I tre appartamentini ad uso agrituristico, sicuramente il più importante passo di questi ultimi anni, sono un’evoluzione del nostro modo di proporci,indirizzato al rapporto più stretto con i clienti.

Questi locali sono all’interno del perimetro aziendale e quindi a contatto diretto con tutto quello che è la cooperativa, i suoi movimenti e i rumori, le parole e i profumi.

La nostra speranza è che la lettura di queste parole sia per voi un incentivo per conoscere direttamente la nostra azienda agricola che, oltre a produrre da vent’anni alimenti biologici di qualità,rappresenta -a detta di molti- un buon compromesso tra le esigenze del mercato e quelle degli uomini;dove l’impegno di una giornata di lavoro porta ad una soddisfazione immediata e insieme profonda che ci fa pensare…”si,è un buon modo di produrre,è un buon modo di vivere”.

*chi fosse interessato ai primi anni di storia della cooperativa può leggere il libro “Le porte aperte” di Manlio Callegari ,che si può trovare presso la coop. stessa.

Pagina Soci

Ordini

Miele

Dolci Momenti

Pasta Cascina Iris

La IRIS Soc. Coop. Agricola si trova a Corteregona di Calvatone nella zona sud orientale della pianura padana, all’interno del Parco Naturale Oglio Sud. Fondata nel 1984, la cooperativa coltiva con metodo biologico cereali e ortaggi e controlla la filiera per la trasformazione dei propri prodotti. Nelle terre attorno alla cascina di Calvatone viene coltivato il pomodoro destinato alle salse e alle passate e una parte del grano duro necessario per le farine e la pasta. Il restante grano viene acquistato presso produttori biologici italiani. La pasta viene prodotta con grano duro delle migliori qualita’ conservato in magazzini con il metodo ad atmosfera controllata e/o con la refrigerazione, triturato a basse temperature e impastato lentamente e a freddo; la trafilatura in bronzo rende la superficie meno grezza mentre l’essiccazione viene effettuata lentamente e a basse temperature. I trasformati (oltre alla pasta farine e passata di pomodoro) sono commercializzati da Bio Astra srl, controllata dalla Cooperativa stessa e distribuiti a negozi specializzati e vari Gruppi d’Acquisto. L’obiettivo della Cooperativa IRIS consiste nel produrre, trasformare e distribuire prodotti di elevata qualita’ nutritiva e non trattati chimicamente, secondo un progetto agronomico “a ciclo chiuso” basato sull’equilibrio tra energia, produzione, uomo, natura e animali.

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News

Statuto

ASSOCIAZIONE
NATURANDIA - L’ISOLA CHE C’è

STATUTO

Art. 1) Denominazione, sede e durata

È costituita un’Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale denominata “Naturandia - l’isola che c’è”.

La sede legale dell’Associazione è in via Maria Maestra Donato n° 7, Saluggia (Vercelli). Il Consiglio Direttivo può deliberare con atto motivato il trasferimento della sede.

La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 2) Scopo sociale

L’Associazione svolge le proprie attività con finalità di utilità sociale nei confronti dei propri associati e di terzi, senza alcuno scopo di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

È apartitica, apolitica ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

Per realizzare le proprie finalità sociali l’Associazione si propone di:

a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;

b) favorire l’estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

c) avanzare proposte agli enti pubblici, partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale;

d) promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali, sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore esclusivo dei soli associati e degli aderenti ad altre associazioni che appartengono alle stesse organizzazioni nazionali di riferimento;

e) sviluppare, anche tramite collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all’estero, iniziative intese a promuovere e sviluppare principi di solidarismo e di idee, nonché a valori progressisti e liberali, riconosciuti quale tessuto ideale fondamentale dell’associazionismo;

f) istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei, per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande d’adesione alle singole iniziative;

g) svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi. Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di qualsiasi altro, si indicano: adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati; stipula contratti, di natura privatista o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti;atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti,società,sia pubbliche che private,delle proprie strutture e capacità operative;atti di congestione di particolari servizi ed iniziative ;atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi e in genere, della solidarietà morale dei cittadini; atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento delle finalità associative.

Art. 3) Attività sociali

L’associazione svolge attività di pratica sportiva culturale ricreativa e del tempo libero rivolta agli associati di ogni età; in particolare:

L’Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.

Tra questi, a titolo meramente esemplificativo e senza pregiudizio di nessun altro, si indicano:

a) adesioni, partecipazioni, collaborazioni, affiliazioni ad altri enti ed organismi, che siano in linea con i principi dell’associazione e favoriscano il conseguimento degli scopi prefissati;

b) la stipula di contratti, di natura privatista o pubblicistica, intesi ad assicurare l’attività dei propri associati ed aderenti; l’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell’oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permute di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca relativamente ai beni sociali; la concessione di fideiussioni e altre malleverie;

c) atti ed operazioni intese alla disponibilità in favore di altri enti,società,sia pubbliche che private,delle proprie strutture e capacità operative;

d) atti di gestione di particolari servizi ed iniziative;

e) atti ed operazioni di partecipazione alle iniziative idonee a rafforzare e diffondere i principi associativi;

f) atti necessari a ricevere liberalità da destinarsi al migliore raggiungimento della finalità associative.

Art. 4) Adesione ad enti di promozione, federazioni sportive ed organismi nazionali ed internazionali.

L’Associazione accetta tutte le disposizioni statutarie di quelle associazioni, circoli od enti, sia nazionali che internazionali, alle quali deciderà di aggregarsi o affiliarsi per migliorare le attività istituzionali proprie e con le quali abbia finalità analoghe o complementari.

Nel caso di svolgimento di attività sportive agonistiche, l’Associazione potrà inoltre, aderire alle federazioni nazionali sportive del CONI, in relazione alle diverse discipline sportive praticate.

Art. 5) Prestazioni degli associati

L’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell’attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita. L’Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, secondo le norme di legge di riferimento.

Art. 6) Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche, enti ed associazioni, anche non riconosciute.

In particolare, all’Associazione possono aderire tutti i cittadini Italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà.

Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci con la domanda d’iscrizione eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell’Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

Art. 7) Modalità d’ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;

b) dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presenta statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

In caso di domanda d’ammissione a socio presentata da minori la stessa dovrà essere controfirmata

dall’esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

È compito del Presidente dell’Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l’accettazione della domanda di ammissione a socio.

La presentazione della domanda d’ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l’accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

Nel caso in cui la domanda d’adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell’organo intero che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l’adesione all’Associazione.

La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

È pertanto esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall’art. 5, comma 1, del D.lg. N. 460/97.

Art. 8) Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, la nomina degli organi direttivi, l’approvazione del bilancio.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall’Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

a) al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo; il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all’esclusione del socio per morosità;

b) all’osservanza dello statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

Art. 9) Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all’Associazione; danneggia l’immagine dell’Associazione con il suo comportamento sociale.

L’esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell’esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L’esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d’iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Art. 10) Intrasmissibilità delle quote sociali.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 5, comma 1, del D.lg. N. 460/97, tutta le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall’associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art. 11) Finanziamento dell’Associazione

Le spese occorrenti per il finanziamento dell’Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) quote degli associati, che possono essere richieste: all’atto dell’ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte; tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

b) entrate derivanti da eventuali lasciti o donazioni;

c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato,dalle Regioni ,da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati;

d) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività istituzionale.

Art. 12) Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà della Associazione;

b) da lasciti e donazioni diverse;

c) dall’eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

Art. 13) Esercizio sociale

L’esercizio sociale dell’Associazione coincide di norma con l’anno solare, dal 1 gennaio al 31 dicembre. L’Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell’esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

Art. 14) Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all’Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell’esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l’Assemblea.

Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell’eventuale attività commerciale posta in essere accanto all’attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Art. 15) Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

a) il 10% al fondo di riserva;

b) il rimanente a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell’Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e strutture sociali esistenti.

Art. 16) Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi e utili, residui attivi e avanzi

di gestione durante la vita dell’associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

Art. 17) Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell’Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

Art. 18) Organi sociali

Gli organi sociali dell’Associazione sono costituiti da:

a) l’Assemblea dei soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

Art. 19) L’Assemblea

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.

L’Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, o tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta.

L’assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un terzo del totale dei soci aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L’Assemblea deve inoltre essere convocata per:

a) l’elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo statuto,ogni quattro anni;

b) la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell’Associazione;

c) le modifiche statutarie;

d) lo scioglimento dell’Associazione .

L’ Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

Trascorsa mezz’ora da quella fissata per la prima convocazione, l’Assemblea s’intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Per esercitare il proprio diritto all’elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all’Associazione.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere più deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali.

Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del segretario, a ciò proposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendo tra i presenti anche non soci.

Il verbale, firmato dal Presidente dell’Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell’Associazione e ogni socio può prenderne visione.

Art. 20) Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali.

In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’Associazione;

b) redigere i regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell’Associazione;

c) prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l’amministrazione e la conduzione dell’attività associativa, inclusi l’assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti;

d) redigere il bilancio dell’Associazione;

e) stabilire l’importo delle quote associative;

f) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall’Associazione e fissarne le modalità di pagamento;

g) decidere in maniera inappellabile in merito all’accoglimento delle domande d’ammissione all’Associazione da parte degli aspiranti soci.

Art. 21) Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei soci ogni quattro anni, così come fissato dall’art. 19. Esso è composto da un minimo di tre membri e massimo di sette, scelti fra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente, e può attribuire ad altri consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno tre giorni d’anticipo sulla data della riunione.

Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Il presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l’elencazione delle materie da trattare

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente.

I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all’interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Art. 22) Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Tutte le cariche sociali e gli incarichi conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Art. 23) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione. Presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell’attività dell’Associazione.

Il presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell’Associazione, di cui firma gli atti.

Art. 24) Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Torino che provvederà anche a stabilire l’arbitro con funzione di Presidente del Collegio.

Art. 25) Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 26) Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell’Associazione, l’eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di pubblica utilità, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

Art. 27) Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli artt.36 e segg. del Codice Civile e in quanto applicabili per identità di ratio alle norme sulle Associazioni riconosciute